Decreto sicurezza, le obiezioni della giunta Italia in una lettera a Mattarella e Conte
SIRACUSA – La giunta comunale guidata da Francesco Italia prende posizione sul cosiddetto Decreto sicurezza, subito dopo le esternazioni critiche del primo cittadino nei giorni scorsi, con una lettera indirizzata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.
La lettera, inviata per conoscenza anche ai presidenti nazionale e regionale dell’Anci, Antonio Decaro e Leoluca Orlando, è stata firmata in calce dal sindaco Italia e da tutti gli assessori. Argomentando attraverso vari riferimenti normativi, la missiva affronta soprattutto ciò che la giunta ritiene le difficoltà applicative del decreto nella parte inerente all’impossibilità di iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo.
Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale della lettera.
“Noi sottoscritti Francesco Italia, Sindaco del Comune di Siracusa, Giovanni Randazzo, Fabio Moschella, Fabio Granata, Pierpaolo Coppa, Alessandra Furnari, Giusy Genovesi, Nicola Lo Iacono Assessori della Giunta del medesimo Comune, ci rivolgiamo rispettosamente alla Vostra attenzione, per segnalare le gravi difficoltà applicative in cui si trovano i Comuni, ed in genere anche altri ambiti della Pubblica Amministrazione, a seguito dell’ entrata in vigore del D.L. 113 del 4/10/2018 (cosiddetto Decreto Sicurezza) convertito in L. n. 132 dell’ 1/12/2018, il cui art. 13 ha in particolare previsto che il permesso di soggiorno rilasciato ai richiedenti asilo non costituisca titolo per l’ iscrizione anagrafica.
Gli scriventi ritengono, in ciò confortati dai molti autorevoli pareri in tal senso resi da vari operatori del diritto ed accademici, diffusi da stampa e mass-media, che di tale norma vada resa una interpretazione coerente sia all’ impianto normativo del nostro ordinamento, sia soprattutto alle norme costituzionali, ai principi comunitari ed alle convenzioni internazionali cui lo Stato Italiano è obbligato, con la conseguenza che l’ art. 13 richiamato non può implicare un divieto in termini assoluti di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, ma esclusivamente il venire meno della automatica ed agevolata iscrizione all’ anagrafe dei richiedenti protezione internazionale ospitati nei Centri di cui agli artt. 9, 11 e 14 (cosiddetta convivenza anagrafica) già prevista dall’ art. 5-bis del D.Lgs. 142/2015 abrogato con il medesimo art. 13 D.L. 113 del 4/10/2018 (cosiddetto Decreto Sicurezza) convertito in L. n. 132 dell’ 1/12/2018.
E’ da rilevare che la mancata iscrizione all’ anagrafe rende impossibile o fortemente comprime per i richiedenti asilo (che in genere attendono per più di un anno la definizione della propria richiesta) l’ esercizio di varie libertà cui pure avrebbero diritto, tenuto conto che solo l’ iscrizione in questione con il conseguimento della carta d’ identità consente al migrante, ad esempio, di accedere all’ assistenza sociale, alla concessione di eventuali sussidi, di partecipare a bandi per l’ assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di iscriversi ad un Centro per l’ impiego per rinvenire un’ occupazione lavorativa, di aprire una posizione IVA, di aprire un conto corrente in banca, di procedere all’ iscrizione alla scuola non dell’ obbligo, alle liste per la scuola materna, di richiedere il patrocinio dello Stato etc…; inoltre la stessa iscrizione al servizio sanitario nazionale è stata sostanzialmente sin qui subordinata al requisito della residenza con relativo possesso della carta d’ identità, laddove tutta da scoprire sarebbe (in primo luogo da parte degli uffici amministrativi) la valenza del “documento di riconoscimento” che l’ art. 13 in questione attribuisce alla richiesta del permesso di soggiorno, in assenza di iscrizione anagrafica. Gravissime ed esiziali sarebbero quindi le conseguenze per gli interessati, pur meritevoli di una peculiare tutela, perché soggetti deboli ed in fuga dai rispettivi Paesi, soggiornanti nel territorio italiano in uno stato di precarietà, già da solo verosimilmente causa di afflizione e vulnerabilità.
Sul piano del diritto interno rileva che laddove la norma fosse interpretata nel senso dell’ implicita ed inspiegabile introduzione del divieto, la stessa sarebbe dissonante rispetto alla normativa legislativa ordinaria in materia (che rimane vigente) che prevede, ad esempio, che “ le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani” (art. 6 comma 7 D.Lgs. 286/1998) o che l’ iscrizione anagrafica (che è volta a registrare un mero dato di fatto) avvenga non in base a titoli, bensì sulla base delle dichiarazioni degli interessati e degli eventuali accertamenti di ufficio (cfr. artt. 13, 15, 18-bis e 19 D.P.R. 223/1989 – Regolamento anagrafico della popolazione residente). Manifesta, ad avviso degli esponenti, sarebbe poi la violazione della Costituzione, sotto vari profili, dell’ ipotetico divieto, in riferimento, esemplificativamente agli artt. 3 (Pari dignità sociale ed eguaglianza) 4 (Diritto al lavoro) 14 (Tutela del domicilio), 16 (Libertà di circolazione) 32 (Diritto alla salute). Sul piano del diritto comunitario rileverebbe la violazione, tra gli altri principi, delle disposizioni del Trattato per la Costituzione per l’ Europa sottoscritta in Roma il 29/10/2004, con riguardo agli artt. II-75 ( Libertà professionale e diritto di lavorare), II-78 (Diritto di asilo), II-89 (Diritto di accesso ai servizi di collocamento), nonché degli artt. 25 (Libertà di circolazione) e 27 (rilascio di certificazione d’ identità) della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 Luglio 1951 e recepita con L. 722 del 24/7/1954, nonché infine del divieto di discriminazione di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’ Uomo e delle Libertà fondamentali sottoscritta in Roma il 4/11/1950. E’ noto, peraltro che i principi e le norme di diritto comunitario sono prevalenti rispetto anche alle norme degli ordinamenti dei Singoli Stati membri ipoteticamente contrastanti, e che quindi vanno obbligatoriamente applicati anche dalla P.A.. Ciò premesso, posto che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è, ai sensi dell’ art. 3 L. 1228/1954 ufficiale dell’ anagrafe nonché sovrintende, ai sensi dell’ art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, e che, ai sensi dell’ art. 14 stesso D.P.R. 267/2000 è compito del Comune gestire alcuni servizi di competenza statale, tra cui, il servizio di anagrafe, i sottoscritti, nell’ aderire ad una interpretazione dell’ art. 13 del D.L. 113 del 4/10/2018 convertito in L. n. 132 dell’ 1/12/2018, conforme e coerente alle prescrizioni richiamate rispettivamente sia della normativa legislativa ordinaria, sia della Costituzione, sia della normativa comunitaria sia infine delle Convenzioni Internazionali, si propongono di procedere, nella propria realtà territoriale, a concordare con i dirigenti ed impiegati comunali preposti, nonché con i rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate, le modalità per promuovere l’ attuazione del suddetto art. 13 ravvisando che lo stesso non comprometta né vieti la possibilità dei richiedenti asilo di conseguire l’ iscrizione anagrafica ed il rilascio della carta d’ identità in base alla procedura ordinaria, previa istanza dell’ interessato e produzione della documentazione necessaria, con mera esclusione della procedura semplificata già prevista dall’ art. 5-bis del D.Lgs. 142/2015 abrogato con il medesimo art. 13. Nello spirito di leale cooperazione, ed in particolare ammirati e stimolati dall’ alto Messaggio del Capo dello Stato in occasione del saluto di fine anno, ci rivolgiamo quindi alle Signorie Loro perché vogliano autorevolmente avallare, se del caso previa acquisizione di parere del Consiglio di Stato, l’ interpretazione sopra prospettata e così evitare che si perpetui una polemica civica che ha scosso molti cittadini riportando serenità nell’ operato degli Enti Locali e nell’ animo di tanti migranti richiedenti asilo in attesa di decisione, già svantaggiati dalla loro condizione e precarietà”.
(Nella foto di repertorio: la giunta Italia all’atto dell’insediamento)